Cittadinanza: ius soli per chi nasce in Italia, ius culturae per chi arriva
lo scorso 29 luglio, alla Camera il testo unificato che raccoglie le
24 proposte di legge sulla modifica della legge 91/92. Si introduce
per tutti (e non solo per gli apolidi) il principio dello ius soli
temperato, ma per i minori che arrivano entro i 12 anni è previsto
anche un ciclo di studi di cinque anni.
nasce in Italia, ius culturae per chi arriva nel nostro paese entro
i 12 anni di età. Per diventare cittadini italiani non conterà più
solo la discendenza, e cioè lo ius sanguinis (diritto del sangue)
ma anche la nascita nel nostro paese (ius soli, diritto del suolo) e
l’acquisizione della cultura italiana.
Sono queste le novità principali previste dal testo unificato sulla
riforma della legge 91/92, depositato
oggi alla Camera. Un
testo che mette insieme le oltre 20 proposte di legge presentate in
questi anni da esponenti di tutti gli schieramenti politici. E che
per la prima volta introduce nel nostro paese lo ius soli temperato
per tutti (finora la legge lo prevedeva solo nei casi di apolidia,
cioè quando non si può determinare la nazione di appartenenza),
avvicinando la nostra legislazione, considerata tra le più
restrittive in Europa, a quella degli altri paesi come Francia e
Germania. Al testo unificato si è arrivato dopo mesi di
discussioni, il compito di tradurre le 24 proposte depositate a
Montecitorio in una sintesi organica che le tenesse tutte insieme è
stato affidato a Marilena Fabbri del Pd (insieme ad Annagrazia
Calabria di Forza Italia, che alla fine però ha lasciato l’incarico
per divergenze nella stesura del testo).
Il primo articolo del testo di
riforma contiene la novità più importante e di fatto ricalca
quella che da sempre è la proposta del Partito democratico, ma
include anche la proposta di iniziativa popolare voluta dalla
campagna l’Italia sono anch’io (che prevedeva però un anno di
soggiorno legale dei genitori), del Movimento 5 stelle (residenza di
almeno tre anni) e di Sel (residenza legale di almeno un anno).
Nello specifico, si riconosce la cittadinanza italiana a chi è
“nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di
cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza
interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita”. Si
prevede inoltre l’acquisizione anche per chi è nato nel
territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui “almeno
uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni,
da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio”.La norma
si basa, quindi, sul progetto di vita stabile dei genitori stranieri
in Italia. La cittadinanza in questi casi non è però automatica ma
si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa da
un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale
all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore,
da annotare a margine dell’atto di nascita. Entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare
alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. In
mancanza di una dichiarazione di volontà da parte di un genitore
esercente la responsabilità genitoriale, il figlio acquista la
cittadinanza, se lo chiede, entro 2 anni dalla maggiore età.
Ius culturae: cittadinanza
a chi arriva entro i 12 anni e abbia frequentato almeno 5 anni di
scuole in Italia. La
seconda novità è contenuta nell’articolo 4 comma 2, che
introduce il cosiddetto ius culturae per i figli di genitori
stranieri che siano entrati in Italia entro il compimento del
dodicesimo anno di età. In questo caso per l’acquisizione della
cittadinanza si prevede la frequenza regolare “per almeno cinque
anni di istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di
istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale
idonei al conseguimento di una qualifica professionale”. Anche in
questo caso la cittadinanza si acquista a seguito di una
dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da
chi esercita la responsabilità genitoriale. L’ipotesi di legare
la richiesta di cittadinanza al percorso scolastico è da sempre
sostenuta dal centrodestra, ma anche da Scelta civica. L’articolo
nel testo fa infatti riferimento alle proposte depositate da Mario
Marazziti di Per l’Italia, da Renata Polverini (Forza Italia) e da
Dorina Bianchi (Area popolare Udc-Ncd). Nel testo si prevede anche
l’acquisizione “per lo straniero che abbia fatto ingresso nel
territorio della Repubblica prima del compimento della maggiore età,
ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel
medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del
titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al
sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e
formazione professionale con il conseguimento di una qualifica
professionale”. Per chi arriva tra i 12 e i 18 anni, quindi, oltre
a un ciclo scolastico è richiesta la residenza di almeno 6 anni.
Secondo il testo unificato,la
modifica della legge riguarderà solo i minori, mentre non cambiano
i tempi per la naturalizzazione
(cioè per gli
stranieri che arrivano in Italia da adulti e che secondo la legge
attuale devono attendere dieci anni prima di poter richiedere la
cittadinanza italiana). Quest’ultimo aspetto è stato molto
dibattuto, in particolare si proponeva un abbassamento dei tempi di
permanenza legale da dieci a otto anni. Ma alla fine si è scelto di
concentrarsi solo sulle modifiche relative ai minorenni. Aspetto su
cui l’accordo tra centro destra e centro sinistra è sempre stato
maggiore. La discussione del testo sarà avviata a settembre.