Buonanno condannato: sanzione economica per attività a favore di cittadini stranieri, rom e sinti
“Come Naga esprimiamo soddisfazione per la vittoria del ricorso e ‘ringraziamo’ Buonanno per il sostegno economico alle nostre attività a favore di cittadini stranieri, rom e sinti!! Sembra incredibile, eppure c’è voluto un giudice per affermare che i rom non sono la feccia della società. Siamo soddisfatti, ma la misura è colma”, dichiara Pietro Massarotto presidente del Naga.
Buonanno condannato dal Tribunale di Milano per molestie: accoglimento totale del ricorso presentato da ASGI e NAGA. Il giudice: non esercitava le sue funzioni di europarlamentare. “Unica finalità la denigrazione e l’offesa”.
Accolto il ricorso presentato da ASGI e NAGA a seguito delle dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione “Piazza Pulita” lo scorso 2 marzo 2015 dall’europarlamentare della Lega Nord Gianluca Buonanno.
Il giudice ha riconosciuto che associare il termine “feccia” all’etnia Rom “non solo è grandemente offensivo e lesivo della dignità dei destinatari, ma assume altresì un’indubbia valenza discriminatoria”.
Oltre al pagamento delle spese legali, Buonanno è stato condannato alla pubblicazione dell’ordinanza “in caratteri doppi del normale ed in formato idoneo a garantirne adeguata pubblicità”, sul quotidiano “Il Corriere della Sera” entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Inoltre il Tribunale, ritenendo l’ordine di pubblicazione del provvedimento “sanzione non sufficiente e adeguatamente dissuasiva,” ha condannato l’europarlamentare ad un risarcimento di 6 mila euro a favore di ciascuna delle due associazioni ricorrenti, difese dagli avvocati Alberto Guariso, Mara Marzolla e Livio Neri.
Non è stato riconosciuto il diritto all’immunità di cui godono i Parlamentari europei che opera nell’esercizio delle funzioni parlamentari : il giudice ha ritenuto che, nel caso in specie, le parole utilizzate non fossero “espressione di opinioni politiche, seppur manifestate con toni aspri e duramente critici”, ma, al contrario, avessero “come unica finalità la denigrazione e l’offesa”.
Riconosciuto, invece, il diritto al risarcimento del danno a favore delle due associazioni a causa “dell’elevato contenuto discriminatorio delle affermazioni pronunciate da Buonanno, della loro portata diffamatoria e denigratoria, della reiterazione per ben quattro volte della frase offensiva, della assoluta convinzione con la quale sono state pronunciate tanto da non indurre alle scuse malgrado la espressa possibilità offerta dal conduttore, del fatto che le offese sono state pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva in onda su di una importante emittente televisiva, con un buon indice di ascolto (4-5% di share ) in prima serata e quindi con ampia diffusione mediatica ed infine del ruolo politico e pubblico del Buonanno e della sua notorietà” .
“Siamo soddisfatti” affermano le due associazioni “L’espressione utilizzata era palesemente lesiva della dignità degli appartenenti all’etnia rom e costituiva discriminazione, perché atta a creare un clima ostile, intimidatorio e di disaggregazione . Rimaniamo molto preoccupati per la continua diffusione di discorsi d’odio, ma la nostra azione dimostra che possiamo e dobbiamo continuare a lottare contro queste violazioni.”