Il commento dell’ASGI sul decreto sicurezza e una scheda per gli operatori
Le note presentate dall’ASGI riguardano i profili di manifesta illegittimità costituzionale di molte norme previste del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” nel titolo I concernenti la disciplina di casi speciali di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario e le materie della protezione internazionale, dell’immigrazione e della cittadinanza italiana.
I rilievi presentati dall’Associazione non esimono però dall’affermare preliminarmente che in ogni caso si ritiene che non sussistono i casi di straordinaria necessità e urgenza prescritti dall’art. 77 Cost. per l’adozione del decreto-legge, sia per la vaghezza dei motivi indicati nelle premesse del decreto-legge, sia per l’ampiezza e profondità delle riforme ordinamentali che esso apporta, sia per la oggettiva eterogeneità degli argomenti disciplinati (immigrazione, protezione internazionale, cittadinanza, sicurezza, contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, organizzazione amministrativa delle autorità nazionali e locali di pubblica sicurezza), sia per la non urgenza di interventi normativi, sia sui temi della protezione internazionale – sulla quale tuttora sono all’esame delle commissioni territoriali domande presentate nel 2016 e alla luce del calo drastico di domande di asilo presentate nel 2018 -, sia sui temi della cittadinanza, sia per la presenza di manifesti vizi di legittimità che minano molte norme del titolo I.
Occorre in ogni caso ricordare che la mancanza dei requisiti costituzionali del decreto-legge è oggi ritenuto dalla Corte costituzionale come vizio di legittimità costituzionale dell’intero decreto-legge, non sanato neppure dall’approvazione della legge di conversione in legge.
Il decreto legge n. 113/2018 (c.d. “decreto Salvini”) è entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, perciò è possibile che in Parlamento possano essere apportate alcune modifiche al testo attualmente vigente.
Con la presente scheda s’intende quindi fornire solo un primo quadro delle principali novità introdotte dal d.l. 113/18 in materia di permessi di soggiorno e proporre alcune ipotesi interpretative, nella consapevolezza che solo nei prossimi mesi, con l’approvazione della legge di conversione, l’emanazione di circolari e indicazioni operative da parte delle Amministrazioni interessate e l’evolvere della giurisprudenza, si potrà delineare un quadro più preciso.
Ad oggi sono stati già evidenziati da più parti i diversi profili di illegittimità costituzionale del decreto e nelle prime applicazioni alcuni avvocati stanno chiedendo ai giudici di sollevare eccezioni di legittimità costituzionale.Tuttavia fino ad una eventuale pronuncia di incostituzionalità le disposizioni del decreto rimangono in vigore ed applicabili.
Frutto di un lavoro collettivo elaborato dai soci ASGI, la scheda verrà aggiornata in seguito all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal Decreto legge 113/18
Indice
I. L’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e le conseguenze sui titolari di tale permesso e sui richiedenti asilo.
II. Il rilascio di altre tipologie di permessi di soggiorno al di fuori della procedura d’asilo e la conversione in permesso di soggiorno per lavoro o motivi familiari.
III. Le conseguenze dell’abrogazione del permesso per motivi umanitari sui minori stranieri non accompagnati.
IV. Le modifiche riguardanti l’accoglienza, l’iscrizione anagrafica e l’accesso ai servizi per i titolari di alcune tipologie di permessi di soggiorno.