I Comuni rispettino la normativa: l’iscrizione anagrafica va garantita anche ai richiedenti asilo nonostante la legge Salvini
Associazione Per i Diritti umani aderisce alla seguente iniziativa e la sottoscrive.
Una formale richiesta di iscrivere all’anagrafe i richiedenti asilo è stata inviata a oltre 90 Comuni di Italia e all’Anci da una serie di associazioni che si battono sul tema dell’inclusione e dell’accoglienza
L’iniziativa che ha come obiettivo quello di chiedere ai sindaci di prendere posizione sulla questione del diritto ad una anagrafe, segue la recente sentenza di Scandicci in seguito a ricorso di richiedente asilo seguito dall’avvocato Consoli di Asgi che ha portato l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019 dove si è affermata l’inesistenza del divieto di iscrizione anagrafica e l’ obbligo al Sindaco di Scandicci, in questo caso, ad iscrivere un richiedente asilo.
Tra le associazioni firmatarie della lettera figurano: Campagna LasciateCIEntrare, Melting Pot Europa, Naga Onlus, Legalteam Italia, Mai più Lager – No ai CPR.
Il ricorso ha sottolineato una scorretta interpretazione delle norme previste dalla legge 132/2018 che ha precluso la possibilità, non soltanto ai richiedenti asilo, ma anche ai titolari di protezione sussidiaria, dell’iscrizione anagrafica. La legge di fatto non abolisce il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma modifica soltanto la procedura semplificata per tale iscrizione.
Secondo gli esperti infatti “… per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi (tralasciando in questo contesto la semplice dichiarazione di volontà) dalla compilazione del cd. “modello C3”, e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell’occasione. L’uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica”.
Lo spazio per intervenire e per porre fine ad una ingiustizia che, tra le altre cose, complica la vita anche alle amministrazioni comunali, quindi c’è. I sindaci che hanno cuore l’interesse della collettività prendano dunque posizione.
La Campagna LasciateCIEntrare da anni denuncia le diverse discrezionalità degli uffici amministrativi per il diritto all’iscrizione anagrafica di richiedenti asilo e persone straniere nel territorio italiano [1].
Dopo la conversione del D.L. 113/2018, entrato in vigore il 5 ottobre 2018, nella Legge “Salvini” 132/2018, è stata preclusa la possibilità di iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e, in alcuni casi, è stata impedita persino a titolari di protezione sussidiaria, per un’erronea interpretazione della legge.
L’aggiunta all’articolo 4 della Legge 142 del 2015 del comma 1 bis secondo cui «Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» ha causato la materiale impossibilità di iscrizione all’anagrafe di centinaia e centinaia di persone, che si sono viste negare un diritto soggettivo fondamentale, creando un discrimine contrario alla nostra Costituzione, che sancisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Cionondimeno, in tale contesto, diversi sindaci, basandosi anche sulle osservazioni e gli approfondimenti di diversi giuristi esperti in materia (avvocate Daniela Consoli e. Nazzarena Zorzella [2]; professore di Filosofia del Diritto Emilio Santoro [3]), si sono opposti al divieto d’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, assumendosi responsabilità personali di firma, come ad esempio il Sindaco Leoluca Orlando della città di Palermo e Stefania Bonaldi della città di Crema. Ciò in rispetto non solo della Costituzione (ad es. artt. 3 e 16), ma anche delle norme nazionali gerarchicamente superiori alla legge 132 del 2018: contrasterebbe infatti con l’art. 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU, ratificato e reso esecutivo in Italia con DPR 14 aprile 1982, n. 217 sulla Libertà di circolazione, che sancisce: «Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza», e con l’art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: «Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio», adottato dall’Assemblea generale il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con legge. n. 881 del 25 ottobre 1977.
Secondo gli esperti la Legge Salvini non abolisce infatti il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma semplicemente la procedura semplificata per tale iscrizione.
In particolare specificano Consoli e Zorzella «La norma, come detto, non pone un divieto e tuttavia nell’escludere che il permesso per richiesta asilo non rientri tra la documentazione utile per l’iscrizione anagrafica non ne individua un altro e dunque è compito dell’interprete procedere, colmando la lacuna e risalendo alla funzione che nell’ambito del diritto/dovere alla residenza anagrafica svolge l’esibizione del permesso di soggiorno.
La residenza, secondo la definizione del codice civile, è, semplicemente il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43, comma 2, cc). Ora se il cittadino italiano dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (cfr. a titolo d’esempio, Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. Sez. I, 21 giugno 1955, n. 1925; Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226; Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126), il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiede la legge 1228/1954, cd. “legge anagrafica” e il DPR n. 223/1989, cd. “regolamento anagrafico” (art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998).
Come precisato nelle Linee guida 2014 elaborate in collaborazione con il Ministero dell’interno “Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l’iscrizione anagrafica” (cfr. Circ. Min. Interno, n. 8 del 1995; n. 2 del 1997).
Posto quindi che l’esibizione del permesso di soggiorno, ai fini della iscrizione anagrafica, assolve al compito di dimostrare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano, gli interpreti e gli ufficiali di Governo dovranno chiedersi, nel silenzio del legislatore, quale documento possa, invece del permesso di soggiorno, assolvere alla funzione voluta dalla legge.
Ed invero, per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi (tralasciando in questo contesto la semplice dichiarazione di volontà) dalla compilazione del cd. “modello C3”, e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell’occasione. L’uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica».
Secondo la legge anagrafica, il sindaco ha dunque l’obbligo di procedere alle iscrizioni anagrafiche secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento anagrafico. Eventualmente non lo facesse, i richiedenti asilo potrebbero rivolgersi al giudice per chiedere di ordinare all’anagrafe del Comune in cui sono accolti di provvedere all’iscrizione, e il sindaco potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni procurati dalla ritardata iscrizione.
È del 18 marzo 2019, l’ordinanza del Tribunale di Firenze [4] che, a seguito di ricorso per mancata iscrizione anagrafica di un richiedente asilo, ha affermato l’inesistenza del divieto di iscrizione anagrafica, obbligando il Sindaco di Scandicci a iscrivere il richiedente asilo [5].
Per quanto sopra esposto, chiediamo che venga garantito da tutti i Comuni il diritto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, per porre fine al più presto a quest’odiosa pratica lesiva dei diritti delle persone e indegna di un Paese civile.
Note
[1] La Residenza: un diritto a esercitare altri diritti, Convegno formativo svolto a Bari, il 15 giugno 2018 (https://www.lasciatecientrare.it/la-residenza-un-diritto-a-esercitare-altri-diritti-il-convegno-formativo-on-line/
[2] Daniela Consoli e Nazzarena Zorzella, L’iscrizione anagrafica e l’accesso ai servizi territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo, “Diritti senza confini”, 8 gennaio 2019 (http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php).
[3] Emilio Santoro, In direzione ostinata e contraria. Parere sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo alla luce del Decreto Salvini, “L’altro diritto”, 2019 (http://www.altrodiritto.unifi.it/adirmigranti/parere-decreto-salvini.htm?fbclid=IwAR0D0gbv80Wer_tMmHy-sccju_tVyhluu8PxTCbVi25zRE8iIaJraullxQU#n3).
[4] Ordinanza Tribunale di Firenze, RG n. 361/2019 del 18 marzo 2019 (http://www.questionegiustizia.it/doc/ord_trib_firenze_361_2019.pdf).
[5] Duccio Facchini, Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: il “decreto Salvini” ha sconfitto se stesso, “Altraeconomia”, 22 Marzo 2019 (https://altreconomia.it/iscrizione-anagrafica-richiedenti-asilo-decreto-salvini/).