Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare nella Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e nella Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
D
Un Approccio Comparato basato sul Caso delle Unioni Omosessuali.
di Nicole Fraccaroli
Animata dalla volontà di identificare come l’unione omosessuale sia regolata, percepita e supportata da due diversi sistemi giuridici, nel seguente documento di ricerca contemplo da una parte la sentenza della Corte Costituzionale Italiana che si occupa di tale sfida e dall’altra, la Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Oliari e altri c. Italia, la cui sentenza riguardava tre coppie omosessuali che secondo la legislazione italiana non avevano la possibilità di sposarsi o entrare in nessun altro tipo di unione civile.
Sulla base della
legislazione italiana, le coppie sposate sono le uniche ad avere
diritto a formare una famiglia; infatti, in base all’articolo 29
della Costituzione Italiana “La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio si fonda sull’eguaglianza morale e legale dei coniugi
entro i limiti stabiliti dalla legge per assicurare l’unità
familiare.” L’articolo 29 è solitamente considerato come una
trave sostenuta da quattro colonne: il principio di solidarietà,
quello personalista, e il principio di uguaglianza e autonomia.
Stando alla Costituzione, non può esserci famiglia se questa non è
basata sul matrimonio tra uomo e donna e l’antropologia Cristiana ha
fortemente influito nella costruzione di tale visione. Il diritto
alla famiglia è significativamente presente nel codice civile
attraverso il primo libro dal titolo “Delle persone e della
famiglia”, che si riferisce all’organizzazione del matrimonio e
ai diritti e doveri dell’uomo e della donna, marito e moglie.
Considerando invece la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali in ambito del diritto al rispetto della vita privata e familiare; la vita privata è un concetto ampio, incapace di una definizione esaustiva e può “abbracciare molteplici aspetti dell’identità fisica e sociale della persona”. Attraverso la sua giurisprudenza, la Corte Europea ha fornito indicazioni sul significato e sulla portata della vita privata ai fini dell’articolo 8 ed è evidente che la giurisprudenza si è mossa in linea con gli sviluppi sociali e tecnologici. La nozione di vita privata non è limitata alla vita personale di un individuo; ma essa anche comprende il diritto di stabilire relazioni con altri esseri umani. La corte ha affermato che elementi quali l’identificazione di genere, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale sono elementi importanti della sfera personale tutelati dall’articolo 8. L’ingrediente essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme in modo che le relazioni familiari possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia. I diritti umani non rappresentano un discorso finito, concluso e la CEDU è uno strumento vivente, interpretato alla luce delle situazioni attuali. Di conseguenza, una coppia omosessuale che vive in una relazione stabile rientra nella nozione di vita familiare, così come nella vita privata, allo stesso modo delle coppie eterosessuali. Questo principio è stato inizialmente enunciato nel caso di Schalk e Kopf c. Austria, dove la corte ha ritenuto artificioso sostenere che una coppia omosessuale non potesse godere della vita familiare ai sensi dell’articolo 8.
Prendo in
considerazione la sentenza della Corte Costituzionale Italiana n.138
dell’aprile 2010, poiché i rimedi interni della causa Oliari e
altri c. Italia sono stati esauriti sulla base di tale decisione.
In questa sentenza la Corte ha esaminato le disposizioni del
Codice Civile che disciplinano il matrimonio, in seguito alle
referenze di due tribunali (di Venezia e Trento) interrogati da
alcune coppie omosessuali in seguito al rifiuto da parte
dell’ufficiale civile di pubblicare avviso della loro intenzione di
sposarsi. Dal momento che i tribunali portano affermazioni simili, li
considero congiuntamente.
I giudici del rinvio hanno sollevato
una questione di costituzionalità degli articoli relativi alla
famiglia all’interno del codice civile con riferimento agli articoli
2, 3, 29 e 117 della Costituzione, in quanto non consentirebbero alle
persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. I giudici del
rinvio riconoscono che il matrimonio ai sensi della legge italiana “è
inequivocabilmente centrato sul fatto che i coniugi sono di sesso
diverso”; ma si riferiscono anche agli argomenti dei ricorrenti,
i quali hanno sottolineato che la legge italiana non contiene un
concetto di matrimonio, né un divieto espresso sul matrimonio tra
persone dello stesso sesso. D’altra parte, i tribunali riconoscono
che non è possibile ignorare la rapida trasformazione della società
e dei costumi negli ultimi decenni, che hanno visto la fine del
monopolio detenuto dal modello della famiglia tradizionale e la
nascita spontanea parallela di diverse forme di convivenza che
necessitano di protezione. Di conseguenza, tale richiesta di
protezione richiede un’attenzione particolare alla compatibilità
dell’interpretazione tradizionale (all’interno del codice civile) con
i principi costituzionali.
Un primo principio è quello sancito dall’articolo 2 della Costituzione che riconosce i diritti inviolabili degli uomini e secondo i due tribunali questo concetto non riguarda solo la sfera individuale, ma in particolare quella sociale come espressione della personalità dell’individuo. I tribunali sostengono poi che, dal momento che il diritto di contrarre matrimonio è un elemento essenziale dell’espressione della dignità umana, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione il cui obiettivo è quello di proibire differenze irragionevoli nel trattamento, esso stesso deve essere garantito a tutti e non può essere soggetto a discriminazione, con conseguente obbligo per lo Stato di intervenire nei casi in cui il suo esercizio sia ostacolato. In relazione all’articolo 29, i giudici sostengono che il significato della disposizione non sia quello di considerare la famiglia come un “diritto naturale”, ma piuttosto di affermare la precedente esistenza e autonomia della famiglia rispetto allo Stato. I tribunali si riferiscono infine all’articolo 117 della Costituzione, che impone al legislatore di rispettare i limiti derivanti dal diritto comunitario e dagli obblighi di diritto internazionale; ricordando a tale riguardo gli articoli 8, 12 e 14 della CEDU.
La Corte Costituzionale
dichiara infondati tutti i principi costituzionali evocati dai
tribunali, ad eccezione dell’Articolo 2, riconoscendo che “Questo
concetto deve includere le unioni omosessuali, intese come la
coabitazione stabile di due individui dello stesso sesso, a cui viene
concesso il diritto fondamentale di scegliere liberamente la propria
situazione di coppia e di ottenerne il riconoscimento legale insieme
ai diritti e doveri associati “. Questa è un’ipotesi
fondamentale presa dalla Corte Costituzionale in quanto dichiara che
due persone dello stesso sesso sono investite dalla Costituzione
Italiana con un diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento
giuridico dei diritti e dei doveri relativi alla loro unione.
La
corte ritiene che l’aspirazione a questo riconoscimento non possa
essere raggiunta solo rendendo le unioni omosessuali equivalenti al
matrimonio. Ne consegue che spetta al Parlamento determinare le forme
di garanzia e riconoscimento delle unioni menzionate; poiché in
realtà comporterebbe l’inclusione di una nuova figura nel quadro
normativo del Codice Civile.
Si considera ora la sentenza della Corte Europea, relativa alla causa Oliari e altri c. Italia presentata nel 2015, sulla sola base delle presunte violazioni dell’articolo 8 della CEDU.
La valutazione di tale Corte rinvia innanzitutto ad alcuni principi generali. Infatti, mentre lo scopo essenziale dell’articolo 8 è di proteggere gli individui da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche; lo stesso può anche imporre allo Stato determinati obblighi positivi e assicurare il rispetto della vita privata o familiare anche nella sfera delle relazioni tra individui. La Corte chiarisce che per valutare gli obblighi positivi degli Stati è importante fare alcune considerazioni: il giusto equilibrio che dev’essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell’individuo e della comunità nel suo complesso; l’impatto di una situazione in cui vi è discordanza tra realtà sociale e legge e, il margine di apprezzamento concesso agli Stati. In secondo luogo, la Corte applica tali principi al caso in questione, prendendo atto della situazione dei ricorrenti all’interno del sistema nazionale italiano. Si accorge così che lo stato attuale dei richiedenti nel contesto giuridico interno può essere considerato solo un’unione di fatto, e che può essere regolata da alcuni accordi contrattuali privati di portata limitata che non soddisfano alcune esigenze fondamentali della regolamentazione e protezione di una relazione stabile e impegnata.
Ciò è dimostrato dal
fatto che tali contratti sono aperti a chiunque conviva,
indipendentemente dal fatto che siano o meno una coppia. È
interessante notare che la Corte ha anche affermato ulteriormente che
l’esistenza di un’unione stabile è indipendente dalla convivenza. La
Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, le coppie dello stesso
sesso abbiano interesse ad ottenere l’opzione di entrare in una forma
di unione civile, poiché questo sarebbe il modo più appropriato per
il loro rapporto di essere legalmente riconosciuto e per essere
protetto in modo pertinente. Il governo italiano non è riuscito a
mettere in luce gli interessi della comunità nel suo complesso,
poiché è stato negato che l’assenza di un quadro giuridico
specifico che garantisse il riconoscimento omosessuale tentasse di
proteggere il concetto tradizionale di famiglia, o la morale della
società. Oltre a quanto sopra, è rilevante anche il movimento verso
il riconoscimento legale delle coppie omosessuali che ha continuato a
svilupparsi rapidamente in Europa. In particolare apprezzo
l’essenziale affermazione della Corte secondo la quale, nel caso di
specie, il margine di apprezzamento non dovrebbe essere più ampio,
poiché non riguarda i diritti supplementari che potrebbero derivare
da tale unione, ma riguarda un bisogno generale di riconoscimento e
protezione legale.
Di fatto, in assenza di un interesse
comunitario prevalente da parte del governo italiano, contro il quale
bilanciare gli interessi dei ricorrenti, e alla luce delle
conclusioni dei tribunali nazionali sulla questione che è rimasta
inascoltata (si avverte che I tribunali italiani effettuano
accertamenti sulla questione caso per caso); la Corte constata che il
governo italiano ha oltrepassato il margine di apprezzamento e non ha
adempiuto all’obbligo positivo di garantire che i richiedenti
dispongano di un quadro giuridico specifico che preveda il
riconoscimento e la protezione della loro unione omosessuale.
L’unione omosessuale è stata trattata, attraverso i due risultati, non in una maniera completamente opposta, ma in un modo rappresentativo, di un sistema domestico ancora ostaggio di disposizioni che incorporano idee tradizionali, e di un sistema giuridico maggiormente disposto ad espandere i diritti umani alle nuove situazioni attuali.
È
fondamentale riconoscere che la Corte Costituzionale Italiana non ha
respinto la questione della costituzionalità negando ulteriori
cambiamenti, ma sostenendo che tale cambiamento debba essere
innescato dal Parlamento sulla base dell’articolo 2 della
Costituzione che deve includere le unioni omosessuali.
Dall’altra
parte, la Corte europea non si è limitata a rivendicare la necessità
del riconoscimento giuridico e della protezione delle unioni
omosessuali, ma parla in termini di un obbligo positivo statale
derivante dall’articolo 8; e questo ha influenzato l’interpretazione
estensiva dei diritti umani nell’ordinamento italiano, come risultato
dell’adozione della Legge Cirinnà (n118, del 25 Maggio 2016) che
attualmente prevede le unioni civili tra persone dello stesso sesso.