Tribunale di Roma: discriminatorio il rifiuto all’apertura di un conto corrente ai richiedenti asilo
(Da Asgi.it)
I richiedenti asilo hanno diritto all’apertura di un conto corrente di base in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Il Tribunale di Roma ha confermato, con ordinanza del 26 gennaio 2021, il decreto emesso inaudita altera parte il 21 dicembre 2020.
La vicenda riguardava un richiedente asilo regolarmente soggiornante che aveva formalizzato domanda di protezione internazionale ma che era in possesso della sola ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di asilo poiché, a causa della pandemia, gli erano stati più volte rinviati gli appuntamenti in Questura per poter ritirare il c.d. “permesso giallo”.
La decisione è particolarmente rilevante perché costituisce una conferma di un importante principio già stabilito dalle Comunicazioni interne dell’ABI e delle stesse Poste Italiane ma che è rimasto purtroppo inapplicato: il rifiuto opposto dalle Poste e dalle Banche all’apertura del conto corrente di base ai richiedenti asilo (anche quando muniti della sola ricevuta di permesso) è illegittimo e costituisce discriminazione.
Il conto corrente rappresenta infatti un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano per la situazione di emergenza sanitaria.
Secondo il Tribunale infatti “emerge con chiarezza sia dall’esposizione del ricorso che dagli atti allegati, che parte ricorrente contesta il comportamento discriminatorio di Poste Italiane che impedisce ai richiedenti asilo ancora non in possesso del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta di asilo, ma solo della ricevuta comunque munita di fotografia, di aprire un conto corrente di base; richiamando peraltro una norma, l’art. 126-noviesdecies del Testo Unico Bancario, introdotta proprio in funzione antidiscriminatoria, così come la circolare ABI e la comunicazione interna di Poste Italiane, anch’essere richiamate. Non vi è dubbio, pertanto, che il rifiuto di Poste di aprire il conto corrente di base per la mancanza del permesso di soggiorno definitivo, tenuto conto dei tempi lunghissimi per ottenerlo anche a causa delle chiusure dovute all’emergenza pandemica, costituisca una condotta discriminatoria.“.
Il Tribunale ha dunque ordinato a Poste Italiane spa di cessare la condotta discriminatoria che impedisce ai richiedenti asilo in possesso di ricevuta attestante la presentazione di domanda di protezione internazionale (in corso di validità munita di fotografia del titolare rilasciata da un’amministrazione dello Stato e con indicazione del nome e della data di nascita del richiedente) di aprire un conto corrente di base presso i propri sportelli.