“Luoghi idonei” a violare la dignità e deportazioni a mani legate
(da nocpr.it)
“LUOGHI IDONEI” A VIOLARE LA DIGNITA’ E DEPORTAZIONI A MANI LEGATE
E’ stato reso pubblico sul sito del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale il “Rapporto tematico sulle visite alle strutture diverse e idonee utilizzate dall’autorità di pubblica sicurezza per il trattenimento della persona straniera ai sensi dell’articolo 13, comma 5 bis TUI”.
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/…/dettagl…
Perché sì, se esiste in Italia, per chi viene trovato privo del permesso di soggiorno, qualcosa di peggio che i CPR, allora sono i “luoghi idonei”: luoghi “dematerializzati”, in cui allo stato qualcuno decide discrezionalmente che essi possano essere rinchiusi, in alternativa al CPR. Luoghi in totale balia delle forze dell’ordine e senza controllo e possibilità di monitoraggio, perché neppure si sa dove siano. Sono stati introdotti dal c.d. “decreto sicurezza Salvini” che anche su questo punto non è stato modificato dalla attuale ministra.
Il Garante ne ha visitati in tre questure diverse (Parma, Bologna e Trieste), ed il risultato è quel che si temeva, che in sintesi vi riportiamo di seguito.
A questo rapporto ha risposto il Ministero dell’Interno con una relazione che trovate alla stessa pagina, con rassicurazioni di circostanza, approfittando anche per rispondere a (meglio dire “cercare di giustificare senza riuscirci”, se non “ammettere”) i rilievi di altro rapporto del Garante relativo alle criticità emerse nel corso delle operazioni di rimpatrio, per l’abuso delle modalità coercitive (si ricorda che oltretutto si tratta di persone che non hanno commesso reati).
Anche di questa risposta riportiamo più avanti i punti salienti.
I “non luoghi”, i porti franchi dal diritto, i posti dove si fa eccezione ai diritti fondamentali, sono molti più di quelli che si possa pensare (oltre ai “luoghi idonei”: hotspot, navi quarantena, zone sterili degli aeroporti) ed i CPR ne costituiscono solo “la punta dell’iceberg”, la parte più evidente, benché restino inaccessibili.E’ una questione di inammissibili “deroghe” sui diritti umani che riguarda tutte e tutti e non solo le persone migranti!
IL RAPPORTO DEL GARANTE SUI “LUOGHI IDONEI”
“La possibilità di utilizzare «strutture diverse [dai Centri di cui all’articolo 14] e idonee nella
disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza e locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato» per trattenere temporaneamente lo straniero espulso destinatario di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera è stata introdotta con il decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 1131.
Fin da subito il Garante nazionale, con il parere espresso nell’ambito dell’iter di conversione dell’atto governativo, ha rilevato che la fattispecie detentiva sollevava numerosi profili di criticità relativi, in particolare, all’assenza esplicita di una disciplina delle condizioni di trattenimento e alla formulazione eccessivamente generica della norma, che oltre a non individuare in maniera puntuale i nuovi luoghi di privazione della libertà, rinvia a una vaga nozione di ‘idoneità’ per la loro determinazione. (…)
Si fa diretto riferimento alle strutture diverse e idonee utilizzabili dall’Autorità di Pubblica
sicurezza per il trattenimento del cittadino straniero fino all’udienza di convalida, ma le considerazioni espresse sono
ugualmente riferibili, ove compatibili, ai locali idonei presso l’Ufficio di frontiera ove, sempre ai sensi dell’articolo 13, comma 5-bis T.U. Imm., la persona straniera può essere trattenuta sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e
comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida. (…)
I locali individuati dalle Questure di Parma e Bologna consistono in due ampie stanze situate al pianterreno simili tra loro e sotto molteplici aspetti non conformi alla normativa e agli standard di settore. (…)
Gli ambienti sono completamente vuoti e come unico elemento di arredo hanno una panca in muratura (Parma) o metallo (Bologna) lungo una delle pareti, che funge sia da seduta che da giaciglio per il riposo notturno. Anche solo valutando tale aspetto, appare difficile considerare tali locali come rispondenti ad «adeguati requisiti igienico-sanitari e abitativi», anche in considerazione dello stato di ammaloramento e di
sporcizia delle pareti. Fatte salve le coperte, nessun ulteriore materiale, come effetti letterecci e materasso, viene fornito per il pernottamento. Tale parametro deve, peraltro, essere considerato anche a tutela delle persone fermate a fini identificativi nei casi in cui siano costrette a trascorrere la notte in Questura.
Risultano, altresì, completamente assenti tavoli e sedute per la consumazione dei pasti; i bagni (privi di doccia) sono esterni, fruibili pertanto solo con l’intervento del personale di Polizia.
Un ulteriore disallineamento dagli standard internazionali è rappresentato dall’assenza di un pulsante di chiamata azionabile dall’interno per eventuali necessità.
I locali sono, tuttavia, videosorvegliati sia attraverso telecamere interne ai locali, sia tramite una telecamera posta in corridoio. Nei locali della Questura di Bologna, inoltre, le persone sono sottoposte a una continua sorveglianza a vista
da parte del personale situato nel locale adiacente: le stanze hanno infatti una parete a vetro che consente una visione completa dell’ambiente da parte di chi si trovi nella sala di controllo contigua posta tra le due stanze. Nel caso di contestuale utilizzo dei due locali disponibili, una simile configurazione determina, pertanto, una violazione della privacy delle persone trattenute, particolarmente grave nel caso di permanenza di cittadini stranieri di sesso diverso, che possono vedersi attraverso le pareti divisorie in vetro.
Secondo quanto riferito, la capienza massima per stanza è pari a due persone, ma dalla disamina dei registri è emersa in qualche caso la presenza complessiva contemporanea, tra i due locali, di cinque persone.
Nello specifico, a Parma e Bologna particolarmente critica è apparsa la prassi di trattenere all’ingresso il telefono personale della persona interessata. All’interno dei locali di trattenimento il cittadino straniero non
ha pertanto alcuna possibilità di esercizio della libertà di corrispondenza telefonica con l’esterno prevista dalla legge. A Bologna è stato assicurato che, in caso di richiesta, il dispositivo personale viene riconsegnato per il temporaneo utilizzo, anche se, come è stato fatto notare nel corso della visita, la mancanza di una specifica informativa rispetto a tale possibilità ne vanifica di fatto l’esercizio. (…)
Trattandosi di stanze multifunzionali, utilizzate sia in caso di fermo identificativo che di esecuzione di
espulsione, non tutte le collocazioni sono sottoposte a convalida dell’Autorità giudiziaria..
Anche nell’ipotesi di trattenimento a fini espulsivi il vaglio dell’Autorità giudiziaria nel corso delle visite è risultato, tuttavia, talvolta omesso (…) Quand’anche presente, comunque, il vaglio del Giudice della convalida negli atti consultati è apparso essenzialmente ristretto a un’attività meramente cartolare, priva di iniziativa istruttoria. (… )I casi esaminati rilevano come lo strumento sia utilizzato con estrema flessibilità dall’Autorità di Pubblica Sicurezza per rispondere a esigenze restrittive determinate da necessità di carattere organizzativo e come talvolta il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria sia particolarmente carente. (…)”
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/…/7bee014…